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Rosanna

proprietario/a

È possibile concedere un immobile in comodato gratuito?

Sono proprietario di una casa, nella quale però non abito più da anni. Mi chiedevo se fosse possibile concedere questa villetta in affitto a Piossasco a mio nipote, secondo il modello del contratto di comodato gratuito. Insomma, non vorrei far spendere nulla a mio nipote, né ho intenzione di chiedere alcun canone di locazione. Come posso fare? Ci sono obblighi particolari? Devo comunque registrarlo?

  • Domandato da: Rosanna
  • Da 11 anni
  • Categoria: Proprietari
Risposte (1)
Serena è stato il primo a rispondere
Serena è stata eletta la miglior risposta
  • Serena

    proprietario/a

    Prima di tutto, puoi stare assolutamente tranquillo sulla legittimità del contratto di comodato gratuito che abbia ad oggetto una unità immobiliare e dunque alla la villetta che vuoi concedere in affitto a Piossasco a tuo nipote.

    Giusto per darti un’infarinatura generale sull’argomento, con il contratto di comodato gratuito concederesti a tuo nipote la villetta affinché possa utilizzarne per l’uso prestabilito dalle parti (crediamo, dunque, uso abitativo) per un certo periodo di tempo, e al termine ti riconsegni il bene.

    In questo senso, puoi certamente concederglielo senza richiedere alcun canone di locazione: è vero pure però che obblighi nascono comunque dal rapporto che viene a instaurarsi.

    Innanzitutto, con riguardo alla divisione delle spese per la manutenzione del bene: tuo nipote dovrà custodire il bene concesso, dunque eventuali danni apportati a esso per sua incuria dovranno essere da lui riparati.

    Certo, comunque, che possiate poi risolvere tali questione senza tirare in ballo avvocati o norme di legge, ma sulla base del rapporto affettivo che vi lega. La straordinaria amministrazione, invece, spetta a te in quanto proprietario dell’immobile. Inoltre, se dovessero insorgere particolari e urgenti esigenze, potrai chiedere a tuo nipote di restituirti immediatamente l’immobile.

    Infine, essendo questo comunque un contratto che dà luogo a un nuovo rapporto abitativo, esso stesso dovrà essere registrato presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando duplice copia del contratto firmato in originale, e con il pagamento delle relative imposte di bollo, derivanti dal Modello F23 e dal Modello 69.

    • Risposto da: Serena
    • Da 11 anni
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