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Angelo979

proprietario/a

Il locatore puo disdire il contratto prima dei 4 anni (4+4)perche ha urgenza di andarci a vivere? Come fare.

Salve, o bisogno urgente di un consiglio.
Io sono proprietario di un piccolo appartamento che ho da un mese circa affittato con la formula 4+4.
Io vivevo li vicino con la mia compagna, il problema e che ci siamo lasciati. La casa dove vivevo con lei era di sua proprietà quindi sono dovuto andare via. Qui sta il problema, non pensavo prima di affittare la casa che c'era il rischio che mi sarei lasciato subito dopo. Adesso mi trovo con l'urgenza di quel appartamento per andarci a vivere che avevo da poco affittato. non posso aspettare che passano i primi 4 anni perché le mie condizioni sono: tutte le mie cose chiuse in un box, sono dovuto tornare a vivere da i mie genitori (e meno male che ci sono loro) già da 3 settimane, ma ho tutto imballato perché non c'e lo spazio dove mettere la roba...., non posso prendere una casa in affitto perché non ce la farei con il mio stipendio, ..
Chiedo aiuto e un consiglio urgente
Grazie mille in anticipo

  • Domandato da: Angelo979
  • Da 10 anni
  • Categoria: Disdetta affitto
Risposte (1)
Avv. Leonardo Lastru è stato il primo a rispondere
Avv. Leonardo Lastru è stata eletta la miglior risposta
  • Avv. Leonardo Lastru

    professionista

    Sig. Angelo buongiorno, 

     

    purtroppo la legge è molto chiara, il locatore può non rinnovare il contratto di locazione soltanto alla prima scadenza. Nel suo caso, dopo i primi 4 anni. dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno ai suoi inquilini, spiegando i gravi motivi che non le consentono di rinnovare il contratto, almeno 6 mesi prima della scadenza, così da rispettare le prescrizioni normative. Qualora intendesse farlo già adesso nessuno può impedirglielo. Qualora i suoi inquilini, nel rispetto di un congruo termine, comprendendo le sue esigenze, trovassero altra abitazione e lasciassero l'immobile libero, così che lei possa tornarci a vivere, stia attento a predisporre idonea scrittura di risoluzione, poichè la legge delle locazioni abitative (431/98) stabilisce che "Il locatore, nei casi in cui abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio mediante l’esercizio illegittimo della facoltà di disdetta, è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone percepito." 


    Spero di esserle stato utile. A disposizione per una consulenza, anche in studio qualora lei risieda in toscana. 

    Cordiali Saluti.

    Avv. Leonardo Lastrucci - Prato

     

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